I Nostri Servizi
Forniamo Servizi sempre aggiornati e adeguati alle specifiche esigenze, offrendo inoltre continua Assistenza. In questa pagina troverai tutti i nostri servizi e le caratteristiche. Il nostro Sistema di Gestione è conforme ai requisiti ISO 14001:2022 e ISO ISO 9001:2008.
Clicca sul Servizio di tuo interesse per scoprire tutte le Caratteristiche!
Registri Carico/Scarico Rifiuti
Elaborazione e tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti speciali pericolosi e non.
Denuncia Annuale M.U.D
Elaborazione, compilazione e invio telematico della denuncia annuale M.U.D.
Autorizzazioni Ambientali
Forniamo le principali Autorizzazioni in ambito Ambientale.
Analisi Ambientali
Analisi di Emissioni in Atmosfera, Acque e Rifiuti.
Impatto Ambientale
Screening e Valutazione dell’Impatto Ambientale.
Impatto Acustico
Valutazione e Rilevazione dell’Inquinamento Acustico.
Noleggio Attrezzature
Noleggio di Attrezzature da Lavoro.
Elaborazione e tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti speciali pericolosi e non
Forniamo supporto nell’elaborazione e la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti.
I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio. La vidimazione viene effettuata nella Camera di Commercio di competenza per sede legale o unità locale (Decreto Lgs 4/2008 e Dlgs 152/2006). I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ultima registrazione.
Chi deve Compilare i Registri
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell‘articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184.
- Gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo.
- Gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
Elaborazione, compilazione ed invio telematico della denuncia annuale M.U.D
Forniamo supporto nell’elaborazione, compilazione e invio telematico della denuncia annuale MUD. Il MUD è trasmesso telematicamente alla Camera di commercio di pertinenza, la scadenza è fissata per il 30 aprile di ogni anno, fatto salvo variazione legislative.
Iscrizioni, formazione ed informazione sul sistema SISTRI
Forniamo assistenza per l’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), formiamo ed informiamo le aziende all’utilizzo di tale sistema destinato a sostituire in parte i registri di carico e scarico rifiuti ed il MUD.
Autorizzazioni Ambientali
Autorizzazioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
L’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, è costituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali.
L’iscrizione all‘Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’ articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
Categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Categoria 9: bonifica di siti;
Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Autorizzazione Unica Ambientale
L’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale;
I gestori degli impianti presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’autorizzazione ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/06.
Autorizzazione Integrata Ambientale
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell’allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Autorizzazione Emissione in Atmosfera
Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06.
L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento.
I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
- Dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- Da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
Analisi Ambientali
Analisi Emissioni in Atmosfera
I metodi di campionamento ed analisi dei flussi gassosi convogliati in atmosfera attraverso camini sono da anni rigorosamente normati attraverso precise norme tecniche di settore, si eseguono in seguito ad una installazione o modifica sostanziale di un impianto che genera emissioni.
Analisi Acque di Pozzo
L’analisi dell’acqua consiste nell’esecuzione, su di un campione prelevato correttamente e rappresentativo, di una serie di determinazioni eseguite tramite strumentazione scientifica di laboratorio e/o di materiali e reattivi specifici. Mediante l’analisi chimica è possibile determinare un elevata quantità di composti ed elementi presenti nell’acqua, per la scelta dei parametri da ricercare si fa riferimento a quello che viene indicato nella normativa nazionale per la determinazione della potabilità di un’acqua.
Analisi e Caratterizzazione di rifiuti urbani e spaciali pericolosi e non
Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802:2003, “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002. Le analisi sui campioni ottenuti, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero/smaltimento e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
Analisi e classificazione di acque di scarico
Prelievi ed analisi dei campioni costituiscono un aspetto nevralgico nel campo dell’applicazione del D.L.gs. 152/06 in materia di inquinamento idrico, è infatti, inevitabile nella maggior parte dei casi ricorrere a questa procedura per integrare il sistema probatorio delle violazioni di legge nel campo specifico.
Tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
Impatto Ambientale
Screening di verifica di assoggettibilità a V.I.A
La verifica di assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA è regolamentata dall’art. 20, Titolo III, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Valutazione Impatto Ambientale
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalla realizzazione di progetti. Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
Per il perseguimento di tali finalità la VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- L’uomo, la fauna e la flora;
- Il suolo, l’acqua, il clima e il paesaggio;
- I beni materiali ed il patrimonio culturale;
- L’interazione tra i precedenti fattori.
Rilievi fonometrici e Valutazione Impatto acustico
Le misure fonometriche, vengono eseguite in un elevato numero di ambienti, e per i diversi impieghi; ad esempio, in ambienti di lavoro, ambienti rumorosi, strade e zone industriali per rilevare il livello di inquinamento acustico.
Noleggio Attrezzature
Forniamo il servizio di noleggio delle seguenti attrezzature:
- Miniescavatore JCB 8017;
- Trivella HDA1+Punta ø 200 mm * L. 1000 mm;
- Martello Demolitore ATLAS COPCO CP100;
- Trinciatrice HTE60LT;